la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 17 della legge regionale 1 giugno 1979 n. 19 come integrato e modificato dall'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1984 n. 55 e' sostituito dal seguente: Caccia al cinghiale Le province, sentito il parere del proprio Comitato tecnico consultivo, provvedono ad individuare e delimitare nei territori di rispettiva competenza zone denominate a "rischio agricolo" possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico e' sempre considerata incompatibile con la produttivita' ed il tipo di attivita' agricole prevalentemente esercitate. Nelle dette zone classificate "a rischio agricolo" e' autorizzato, anche nel periodo di divieto della caccia alla specie ed all'interno di ambiti protetti ai fini venatori l'abbattimento dei cinghiali purche' effettuato ad opera degli agenti venatori dipendenti dalle Province coadiuvati, se del caso, da agenti volontari nonche' da squadre di cacciatori e conduttori di cani validamente costituite agli effetti della presente legge. I capi di cinghiali abbattuti nel detto periodo di divieto sono a disposizione delle province che provvedono alla loro destinazione previ i prescritti esami trichinoscopici. Le aree "a rischio agricolo" non possono interessare i parchi, le riserve naturali e le aree protette, fatta eccezione per le aree classificate come ZIAA (Zone di Interesse Agricolo-Ambientale) dalle rispettive leggi istitutive. Nel caso di battute di caccia al cinghiale svolte in aree protette regionali, le province sono tenute a darne preventiva comunicazione all'ente od organismo di gestione competente. Le province, sentito il proprio Comitato tecnico consultivo, stabiliscono entro il 15 settembre di ciascuna annata venatoria il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti, nel normale esercizio di caccia, nel territorio di competenza nel corso dell'annata stessa, tenuto anche conto della densita' minima sufficiente alla sopravvivenza della specie selvatica. I detti contingenti non debbono essere superiori al novanta per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Durante il normale periodo di caccia alla specie stabilito all'articolo 11 secondo comma numero 7) della legge 27 dicembre 1977 n. 968 l'abbattimento dei cinghiali all'interno delle zone denominate a "rischio agricolo" e' consentito, sia da parte di singoli cacciatori che di squadre secondo le norme regolamentari di cui al successivo comma. Restano ferme le quote di prelievo giornaliero e stagionale di cui all'articolo 16. All'esercizio della caccia al cinghiale nell'ambito dei territori non classificati zone a "rischio agricolo" sono ammesse esclusivamente squadre di cacciatori sulla base di norme regolamentari emanate dalle singole province sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale. Tali norme debbono altresi' prevedere l'istituzione da parte delle singole province di appositi corsi di preparazione aventi per oggetto le particolari modalita' di conduzione della caccia nonche' la corretta impostazione dei prelievi di cinghiali e delle comunicazioni di rilevamenti sui capi abbattuti validi anche ai fini gestionali. Le squadre di cacciatori s'intendono validamente costituite ai fini dell'ammissione alla caccia al cinghiale se almeno uno dei rispettivi singoli componenti e' in possesso della regolare certificazione attestante la partecipazione ai corsi di preparazione di cui al comma precedente. L'avvenuta cattura di ogni cinghiale oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata con l'indicazione del sesso, della classe d'eta' e della localita' in cui e' avvenuto l'abbattimento, nonche' con l'esibizione dell'attestato veterinario relativo alla consegna di campioni per i prcscritti esami trichinoscopici, a mezzo lettera raccomandata alla provincia entro i due giorni successivi. Le relative ricevute debbono essere conservate ed esibite al personale di vigilanza, unitamente al tesserino. L'obbligo della segnalazione non ricorre ove l'avvenuto abbattimento sia stato accertato nei due giorni successivi dagli agenti venatori dipendenti dalle province i quali presa visione dell'attestato veterinario di cui al comma precedente provvedono a rilasciare all'interessato apposita ricevuta da valere, ad ogni effetto, in luogo della documentazione di cui al comma precedente. Le province, accertato sulla base delle predette segnalazioni l'abbattimento dei nove decimi dei contingenti stabiliti, provvedono a chiudere la caccia nei territori di competenza entro otto giorni dall'avvenuto accertamento dandone nel contempo adeguata pubblicita'. Le province comunicano alla Regione entro il 15 marzo di ciascun anno una valutazione complessiva circa la gestione faunistica dei cinghiali nei rispettivi territori con particolare riferimento agli abbattimenti effettuati nel corso della precedente stagione venatoria anche nell'ambito delle singole zone "a rischio agricolo" durante il periodo di divieto della caccia alla specie.