la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  17 della legge regionale 1› giugno 1979 n. 19 come
integrato e modificato dall'articolo  13  della  legge  regionale  31
dicembre 1984 n. 55 e' sostituito dal seguente:
 
                         Caccia al cinghiale
 
   Le  province,  sentito  il  parere  del  proprio  Comitato tecnico
consultivo, provvedono ad individuare e delimitare nei  territori  di
rispettiva   competenza   zone   denominate   a   "rischio  agricolo"
possibilmente continue  e  di  rilevante  ampiezza,  nelle  quali  la
presenza  di  cinghiali  allo  stato  selvatico e' sempre considerata
incompatibile con la produttivita' ed il tipo di  attivita'  agricole
prevalentemente esercitate.
   Nelle dette zone classificate "a rischio agricolo" e' autorizzato,
anche nel periodo di divieto della caccia alla specie ed  all'interno
di  ambiti  protetti  ai  fini  venatori l'abbattimento dei cinghiali
purche' effettuato ad opera degli agenti  venatori  dipendenti  dalle
Province  coadiuvati,  se  del  caso,  da agenti volontari nonche' da
squadre di cacciatori e conduttori  di  cani  validamente  costituite
agli  effetti della presente legge. I capi di cinghiali abbattuti nel
detto periodo di divieto  sono  a  disposizione  delle  province  che
provvedono   alla   loro   destinazione   previ  i  prescritti  esami
trichinoscopici.
   Le  aree "a rischio agricolo" non possono interessare i parchi, le
riserve naturali e le aree protette,  fatta  eccezione  per  le  aree
classificate  come ZIAA (Zone di Interesse Agricolo-Ambientale) dalle
rispettive leggi istitutive.
   Nel caso di battute di caccia al cinghiale svolte in aree protette
regionali, le province sono tenute a darne  preventiva  comunicazione
all'ente od organismo di gestione competente.
   Le  province,  sentito  il  proprio  Comitato  tecnico consultivo,
stabiliscono entro il 15 settembre di ciascuna  annata  venatoria  il
contingente   massimo  dei  capi  di  cinghiali  che  possono  essere
abbattuti,  nel  normale  esercizio  di  caccia,  nel  territorio  di
competenza  nel  corso  dell'annata  stessa, tenuto anche conto della
densita'  minima  sufficiente   alla   sopravvivenza   della   specie
selvatica.
   I  detti  contingenti  non debbono essere superiori al novanta per
cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva.
   Durante  il  normale  periodo  di  caccia  alla  specie  stabilito
all'articolo 11 secondo comma numero 7) della legge 27 dicembre  1977
n. 968 l'abbattimento dei cinghiali all'interno delle zone denominate
a  "rischio  agricolo"  e'  consentito,  sia  da  parte  di   singoli
cacciatori  che  di  squadre secondo le norme regolamentari di cui al
successivo comma.
   Restano ferme le quote di prelievo giornaliero e stagionale di cui
all'articolo 16.
   All'esercizio  della caccia al cinghiale nell'ambito dei territori
non   classificati   zone   a   "rischio   agricolo"   sono   ammesse
esclusivamente   squadre   di   cacciatori   sulla   base   di  norme
regolamentari emanate dalle singole province sentito  il  parere  del
Comitato tecnico consultivo regionale.
   Tali norme debbono altresi' prevedere l'istituzione da parte delle
singole province di appositi corsi di preparazione aventi per oggetto
le  particolari  modalita'  di  conduzione  della  caccia  nonche' la
corretta impostazione dei prelievi di cinghiali e delle comunicazioni
di rilevamenti sui capi abbattuti validi anche ai fini gestionali.
   Le  squadre  di  cacciatori  s'intendono validamente costituite ai
fini dell'ammissione alla caccia  al  cinghiale  se  almeno  uno  dei
rispettivi   singoli   componenti   e'  in  possesso  della  regolare
certificazione attestante la partecipazione ai corsi di  preparazione
di cui al comma precedente.
   L'avvenuta   cattura   di   ogni   cinghiale   oltre   ad   essere
immediatamente  registrata  sul  tesserino  regionale,  deve   essere
segnalata  con  l'indicazione  del sesso, della classe d'eta' e della
localita' in cui e' avvenuto l'abbattimento, nonche' con l'esibizione
dell'attestato  veterinario  relativo alla consegna di campioni per i
prcscritti esami trichinoscopici, a mezzo lettera  raccomandata  alla
provincia entro i due giorni successivi. Le relative ricevute debbono
essere conservate ed esibite al personale di vigilanza, unitamente al
tesserino.
   L'obbligo   della   segnalazione   non   ricorre   ove  l'avvenuto
abbattimento sia stato accertato  nei  due  giorni  successivi  dagli
agenti  venatori  dipendenti  dalle  province  i  quali presa visione
dell'attestato veterinario di cui al comma  precedente  provvedono  a
rilasciare  all'interessato  apposita  ricevuta  da  valere,  ad ogni
effetto, in luogo della documentazione di cui al comma precedente.
   Le  province,  accertato  sulla  base  delle predette segnalazioni
l'abbattimento dei nove decimi dei contingenti stabiliti,  provvedono
a  chiudere  la  caccia nei territori di competenza entro otto giorni
dall'avvenuto accertamento dandone nel contempo adeguata pubblicita'.
   Le  province  comunicano alla Regione entro il 15 marzo di ciascun
anno una valutazione complessiva circa  la  gestione  faunistica  dei
cinghiali  nei  rispettivi territori con particolare riferimento agli
abbattimenti effettuati nel corso della precedente stagione venatoria
anche  nell'ambito delle singole zone "a rischio agricolo" durante il
periodo di divieto della caccia alla specie.